Il Coaching in Italia: cosa devono sapere i clienti, gli aspiranti coach e i coach

Il Coaching in Italia: cosa devono sapere i clienti, gli aspiranti coach e i coach



Il Coaching in Italia: cosa devono sapere i clienti (coachee), gli aspiranti coach e i coach


Aspetti legali della professione del Coach, Associazioni di Coach, Renacop (Registro Nazionale Coach Professionisti) e la formazione per coach

Un paio di giorni fa ho ricevuto un utilissimo commento al mio post “Voglio diventare un Coach” che mi ha fatto comprendere quali e quanti siano i dubbi e quanto regni sovrana la confusione inerente l’attività di Coaching in Italia, il “riconoscimento” sul territorio italiano delle svariate Associazioni di Coach presenti, che cosa sia il Registro Nazionale Coach Professionisti, cui tra l’altro possono accedere gli allievi dei nostri (Talenti Group, Original NLP - PNL Originale) percorsi di Coach (alla formazione da noi erogata è stata infatti riconosciuta una qualità “di standard universitario”).

Data l’importanza istituzionale delle considerazioni, ho chiesto al Prof. Umberto Zerbini, Presidente del Centro Universitario Internazionale, di chiarire la situazione, cosa che il Prof. Zerbini, che ringrazio, ha fatto con un articolo molto denso, particolareggiato e con espliciti riferimenti normativi. Ritengo questo contributo importante sia per i coach che già operano sul territorio sia per chiunque si avvicini al Coaching, per diventare un Coach o per avvalersi di un Coach come cliente (coachee). Lo potete leggere nel seguito.

Buona lettura

Andrea


Carissimo Andrea,

rispondo con piacere alla tua richiesta.

In Italia la professione di Coach non è a tutt'oggi regolamentata, rientra cioè tra quelle cosiddette "non regolamentate o non ordinistiche” (non organizzate in ordini, albi o collegi).

Come tale, l’attività di Coach rientra nelle legge n. 4/2013 (GU n.22 del 26-1-2013) – con la quale sono state emanate le "Disposizioni in materia di professioni non organizzate".

La legge 4/2013 attua l’art. 117, terzo comma, della Costituzione  nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, fornendo precise “disposizioni” per lo svolgimento di attività professionali  non organizzate in ordini o collegi. Quindi la legge non le "riconosce", ma delinea le disposizioni cui attenersi.

Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», si intende “l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi “

Chiunque svolga una delle professioni non ordinistiche (tra queste appunto anche il Coaching) è tenuto a contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge.  L’ inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

Chiunque svolga una attività professionale non riconosciuta (come quella di Coach) dovrà quindi obbligatoriamente ed esplicitamente indicare - in ogni documento o rapporto verso il cliente - di svolgere "attività professionale ai sensi della legge 4/2013". Il non adempimento è sanzionato.

L’ esercizio della professione di Coach – come dispone la legge -  è quindi libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

La professione può essere esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

Ai sensi dell’art. 2 della legge, coloro che esercitano la professione di cui sopra possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, “senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva”.

Ciò significa che nessuna delle "associazioni" di Coach presenti nel territorio Italiano può vantare vincoli di rappresentanza verso i professionisti, nessuna è "riconosciuta" od “autorizzata” a rappresentare, riconoscere od accreditare tale attività professionale in nome e per conto della Amministrazione dello Stato. 

Tali associazioni possono naturalmente operare su base privatistica per il perseguimento dei propri scopi associativi, ma non lo fanno in nome e per conto dello dello Stato. Stesso dicasi per i percorsi formativi da queste offerti. Ciò nulla toglie ovviamente alla loro dignità, al loro eventuale prestigio e alla loro utilità.

Il Ministero dello Sviluppo Economico - pur tenendo un elenco delle associazioni di cui sopra, al quale peraltro non è fatto obbligo aderire - specifica in modo inequivocabile che: “anche l'inserimento in tale elenco non ha alcun valore di rilascio di giudizi di affidabilità da parte del Ministero". Vedasi sito istituzionale del Ministero:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/pillole_informative.pdf

Il legislatore con la legge 4/2013 non “riconosce” la professione o le relative associazioni di professionisti, bensì fornice “disposizioni” per il suo svolgimento, a tutela del consumatore e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione.

Obiettivo specifico e primario della legge è contrastare pratiche commerciali scorrette rispetto a discipline attualmente regolamentate dallo Stato, ribadendo i criteri fondanti della: competenza, affidamento della clientela, correttezza, specializzazione dell’offerta e responsabilità del professionista.

In tale contesto normativo (fondamenti nello svolgimento dell’attività e rispetto della materia sulla concorrenza per chi svolge professioni non regolamentate) può essere utile anche distinguere se lo sviluppo di competenze e la specializzazione dell’offerta formativa sono offerte da soggetti che si auto regolamentano o soggetti che attuano precisi fini istituzionali.

Possiamo distinguere tre gruppi: a) Enti/Istituti Privati, b) Enti Legalmente Riconosciuti c) Enti Pubblici.

Gli Enti/Istituti Privati (associazioni e scuole private) possono auto-deliberarsi, auto-certificarsi ed auto-regolamentarsi, rientrando tali atti nell'ambito di attività privatistica non sottostante a vigilanza della Pubblica Amministrazione.  Alcune perseguono peraltro in modo accurato il fine di “valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza”. 

Negli altri due casi, ogni atto o delibera attuativa avviene sotto controllo e vigilanza della Amministrazione dello Stato. Gli Enti Legalmente Riconosciuti acquisiscono, con specifico Decreto Ministeriale, la cosiddetta “Capacità Giuridica", che conferisce loro il diritto giuridico di attuare e far valere ben precisi "fini istituzionali" inseriti nello statuto dell’Ente. Sono proprio questi fini istituzionali ad esser oggetto del riconoscimento giuridico. Gli Enti Pubblici sono chiaramente regolati in modo diretto dalla Amministrazione dello Stato. 

Venendo al RENACOP, come dice il nome stesso - "REGISTRO"- esso non è una associazione o federazione di professionisti auto regolamentata ed auto accreditata, non persegue alcun fine formativo o associativo, ma "elenca i COACH PROFESSIONISTI (operanti a livello NAZIONALE) la cui formazione risponde a precisi requisiti di standard universitario", siano essi iscritti o non iscritti ad associazioni private di categoria. L'iscrizione a tale Registro, infatti, è gratuita ed è consentita a coloro la cui formazione rientri in tali standard. Non è un caso che la quasi totalità dei professionisti inseriti in tale Registro siano Psicologi abilitati dallo Stato all'esercizio della professione, i quali hanno anche perfezionato la loro formazione nelle metodologie del Coaching, siano esse in ambito Clinico, Esistenziale, Educativo, Aziendale. Peraltro, la valutazione delle domande di ammissione è preposta esclusivamente ad una Commissione Scientifica composta da docenti universitari. 

La  "delibera istitutiva " del Renacop è infatti un preciso documento attuativo dei fini istituzionali approvati con Decreto Ministeriale di Riconoscimento Giuridico 29/3/96 al Centro Universitario Internazionale (Ente Legalmente Riconosciuto), il quale ha anche conseguentemente provveduto a Registrarne il Marchio presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

http://www.cui.org/fini-istituzionali/

http://www.cui.org/riconoscimenti-e-accreditamenti/

La "genesi” e le finalità sono chiaramente ed espressamente indicate nel sito ufficiale del Registro:

http://www.renacop.it/1/fondazione_e_scopi_3121626.html

Concludendo:

la professione di Coach in Italia non è ancora regolamentata, e quindi lo Stato non ha definito alcun criterio normativo per cui scuole o associazioni private possano chiedere una qualche forma di riconoscimento o qualche atto autorizzativo che consenta a una di queste, “primus inter pares”, di accreditare o “riconoscere” altre associazioni o scuole private (nel caso di una eventuale - e auspichiamo prossima - regolamentazione, la formazione diverrebbe certamente di esclusiva competenza delle Università ed Enti Riconosciuti).

In un contesto giuridico dove chiunque può proporsi al mercato come Coach - con formazioni di qualunque tipo e livello - il Registro RENACOP è stato istituito per tenere “elenco dei professionisti formati secondo determinati standard di livello universitario”, sulla base appunto delle finalità istituzionali – riconosciute - del Centro Universitario Internazionale, e ciò al di fuori di interessi e dinamiche corporative. RENACOP elenca quindi i professionisti della disciplina di riferimento sulla base esclusiva dei loro standard formativi, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno ad associazioni o federazioni, fornendo loro aggiornamento permanete (e gratuito) finalizzato al miglioramento costante delle competenze e della specializzazione dell’offerta.

Ad oggi la legge non impone assolutamente di svolgere percorsi formativi presso istituzioni od enti riconosciuti, o di iscriversi ad elenchi che ottemperano a determinati criteri istituzionali, sta casomai alle scuole private e ai professionisti in questione coglierne eventualmente l’opportunità, e certamente Original NLP e Talenti Group la hanno colta, dimostrando di aver assolto, per qualità didattica, metodologia e sistematica sperimentazione di modelli, quei fondamenti della professione non ancora “regolamentati” dallo stato ma fondanti una formazione qualitativa di standard universitario, a tutela del consumatore e ad integrazione delle attuali professioni ordinistiche.  

Prof. Dott. Umberto Zerbini

Presidente Centro Universitario Internazionale

Ente Riconosciuto con D.M. 29/3/96

Registro Persone Giuridiche  387/96


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